Il Regolamento del Senato
Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
Articolo 155
Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpellanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.
